Art. 38 
 
    Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale 
 
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del
bilancio per l'entrata  e  l'uscita  distintamente  per  titoli,  per
categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui. 
2. Il  rendiconto  finanziario  si  articola  in  capitoli,  come  il
bilancio di previsione, evidenziando: 
a)  la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi   degli   esercizi
precedenti; 
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o  rimaste
da riscuotere; 
c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste  da
pagare; 
d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in  conto
residui; 
e)  il  totale  dei  residui  attivi  e  passivi  che  si   riportano
all'esercizio successivo. 
3. Il conto economico evidenzia  i  componenti  positivi  e  negativi
della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende: 
a) gli  accertamenti  e  gli  impieghi  delle  partite  correnti  del
rendiconto finanziario, rettificati al fine  di  far  partecipare  al
risultato di gestione solo quei componenti di reddito  economicamente
competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); 
b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio  la
cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento,
si verifichera' nei prossimi esercizi (ratei); 
c) la parte di costi e di ricavi ad utilita' differita (risconti); 
d) le sopravvenienze e le insussistenze; 
e) tutti gli altri elementi economici  non  rilevati  nel  conto  del
bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola. 
4. Costituiscono componenti positive del conto economico: 
a) i trasferimenti correnti; 
b) i contributi e i proventi derivanti  dalla  cessione  dei  servizi
offerti a domanda specifica; 
c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; 
d) i proventi finanziari; 
e) le insussistenze  del  passivo,  le  sopravvenienze  attive  e  le
plusvalenze da alienazioni. 
5. Costituiscono componenti negative del conto economico: 
a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; 
b) i costi per acquisizione di servizi; 
c) il valore del godimento dei beni di terzi; 
d) le spese per il personale a contratto; 
e) i trasferimenti a terzi; 
f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari; 
g) le imposte e le tasse; 
h) la svalutazione dei crediti e altri fondi; 
i) gli ammortamenti; 
l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze  da  alienazioni  e  le
insussistenze dell'attivo. 
6. Sono vietate compensazioni tra componenti  positive  e  componenti
negative del conto economico. 
7. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei  contributi  in
conto capitale  provenienti  da  altre  amministrazioni  pubbliche  e
private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza
economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione. 
8. Lo stato patrimoniale  comprende  le  attivita'  e  le  passivita'
finanziarie, i  beni  mobili  e  immobili,  ogni  altra  attivita'  e
passivita', nonche' le poste di rettifica. 
9. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le  immobilizzazioni,
l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. 
10. Le immobilizzazioni si distinguono in  immateriali,  materiali  e
finanziarie. Nelle  immobilizzazioni  finanziarie  sono  comprese  le
partecipazioni, i mutui, le  anticipazioni  e  i  crediti  di  durata
superiore all'anno. 
11. L'attivo circolante comprende  le  rimanenze,  le  disponibilita'
liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonche'  altri
crediti di durata inferiore all'anno. 
12. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al  netto  dei
fondi di ammortamento  o  dei  fondi  di  svalutazione.  Le  relative
variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione. 
13. Compongono il passivo  dello  stato  patrimoniale  il  patrimonio
netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i  ratei  e  i  risconti
passivi. 
14. In  calce  allo  stato  patrimoniale  sono  evidenziati  i  conti
d'ordine  rappresentanti  le  garanzie  reali  e  personali  prestate
direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso  l'ente  e  gli
impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora  rese  al  termine
dell'esercizio finanziario. 
15. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite  del
passivo. 
16. Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco  descrittivo  degli
eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente  alla
data di chiusura  dell'esercizio  cui  il  conto  si  riferisce,  con
l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale  reddito
da essi prodotto.