Art. 10 (Norme transitorie) 1. Le misure di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono che, almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a fronte dei medesimi corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che abbiano fatto richiesta di avvalersi di dette misure sia riconosciuta, relativamente alla quota di capacita' di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico come rilevata sulla base di metodologie e in mercati europei di cui all'articolo 9, comma 6. 2. La determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del comma 1, nonche' l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma e' affidata al Gestore dei servizi energetici. Gli oneri relativi sono inclusi nei servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalita' dei clienti finali del mercato del gas naturale.