Art. 10 
 
                         (Norme transitorie) 
 
1. Le misure di cui all'articolo 9, comma 1,  prevedono  che,  almeno
per il primo anno termico successivo alla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  ed  a  fronte  dei   medesimi   corrispettivi
determinati dall'Autorita' di regolazione ai sensi  dell'articolo  9,
comma 2, ai soggetti investitori di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b), numeri 1) e 3), che abbiano fatto richiesta di  avvalersi
di  dette  misure  sia  riconosciuta,  relativamente  alla  quota  di
capacita' di stoccaggio  loro  assegnata  e  non  ancora  entrata  in
esercizio, la differenza, se positiva,  tra  le  quotazioni  del  gas
naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno
termico come rilevata sulla base di metodologie e in mercati  europei
di cui all'articolo 9, comma 6. 
2.  La  determinazione  degli  importi  da  riconoscere  ai  soggetti
investitori  ai  sensi  del  comma  1,  nonche'  l'erogazione   della
differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai  sensi
del medesimo comma e' affidata al Gestore dei servizi energetici. Gli
oneri relativi sono inclusi nei servizi di trasporto e  bilanciamento
applicati alla generalita' dei clienti finali  del  mercato  del  gas
naturale.