Art. 22 
 
 
                        Onorari preconcordati 
 
  1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20,  e'  ammesso
preconcordare gli onorari. 
  2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si  deve  avere
sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3. 
  3. Salvo diversi accordi tra le parti,  gli  onorari  preconcordati
comprendono i rimborsi per le spese generali di  studio  e  non  sono
cumulabili con le indennita' di cui all'articolo 19.