Art. 22 Onorari preconcordati 1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20, e' ammesso preconcordare gli onorari. 2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3. 3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennita' di cui all'articolo 19.