Art. 43 
 
 
Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e
                               il gas 
 
  1.  Ferme  restando  le  competenze  attribuite  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e  il  gas  ai  sensi  della  normativa  vigente,
l'Autorita' medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati
ai commi successivi. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce: 
    a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i  servizi,
delle misure di  tutela  dei  consumatori,  incluse  quelle  indicate
all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; 
    b) l'accesso  ai  dati  del  consumo  dei  clienti,  la  messa  a
disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i
dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti  i  clienti  ai
dati di cui  al  paragrafo  1,  lettera  h),  dell'Allegato  I  delle
direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; 
    c) l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione
e distribuzione  e,  se  necessario,  dei  proprietari  dei  sistemi,
nonche' di qualsiasi impresa  elettrica  o  di  gas  naturale,  degli
obblighi derivanti  dalle  direttive  2009/72/CE  e  2009/73/CE,  dei
Regolamenti 713/2009/CE, 714/2009/CE e 715/2009/CE, nonche' da  altre
disposizioni della normativa  comunitaria,  ivi  comprese  quelle  in
materia di questioni transfrontaliere. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila: 
    a) sui programmi di  investimento  dei  gestori  dei  sistemi  di
trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto; 
    b) sull'applicazione delle  norme  che  disciplinano  funzioni  e
responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei  gestori
dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi  di  distribuzione,
dei fornitori, dei  clienti  e  di  altri  soggetti  partecipanti  al
mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e  del  regolamento
(CE) n. 715/2009; 
    c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle  misure  di
salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico  di  cui
all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui  all'articolo  46
della direttiva 2009/73/CE. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora: 
    a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso  e
al dettaglio, compresi le borse  dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i  sistemi  di
prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che  cambiano
fornitore, la  percentuale  delle  disattivazioni,  le  spese  per  i
servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; 
    b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive,  comprese
le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti  non
civili di impegnarsi simultaneamente  con  piu'  di  un  fornitore  o
limitare la loro scelta in tal senso; 
    c)  la  cooperazione  tecnica  tra  operatori  dei   sistemi   di
trasmissione degli Stati  membri  dell'Unione  europea,  nonche'  dei
Paesi terzi. 
  5. Al  fine  dell'efficace  svolgimento  dei  propri  compiti,  ivi
compresi quelli operativi, ispettivi, di  vigilanza  e  monitoraggio,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' effettuare indagini
sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale, nonche'  adottare  e  imporre  i  provvedimenti  opportuni,
necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva  e
garantire il  buon  funzionamento  dei  mercati.  In  funzione  della
promozione  della  concorrenza,  l'Autorita'  puo'   in   particolare
adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  trasmette  alle
Autorita' di regolazione competenti degli  Stati  membri  dell'Unione
europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale  di
cui all'articolo 2, comma 12, lettera i),  della  legge  14  novembre
1995, n. 481.  Nella  relazione  annuale  medesima,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e  il  gas,  oltre  a  descrivere  le  iniziative
assunte e  i  risultati  conseguiti  in  ordine  ai  propri  compiti,
fornisce un'analisi dei programmi di  investimento  dei  gestori  dei
sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il  profilo  della  loro
conformita' di sviluppo della  rete  a  livello  comunitario  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera  b),  del  regolamento  (CE)  n.
714/2009 e del  regolamento  (CE)  n.  715/2009.  Tale  analisi  puo'
includere raccomandazioni per  la  modifica  dei  predetti  piani  di
investimento. 
  7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 43: 
              Per la direttiva 2009/72/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per la direttiva 2009/73/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il Regolamento713/2009/CE, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              Per i Regolamento 714/2009/CE, si veda nelle note  alle
          premesse 
              Per il regolamento 715/2009/CE, si veda nelle note alle
          premesse. 
              Il testo dell'articolo 2, comma 12, lettera  i),  della
          legge n. 481del 1995,  citata  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
                «Art. 2. Istituzione delle Autorita' per i servizi di
          pubblica utilita'. 
              - Commi da 1 a 11( Omissis) 
              12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le  finalita'  di
          cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: 
              a) formula osservazioni e proposte  da  trasmettere  al
          Governo e al  Parlamento  sui  servizi  da  assoggettare  a
          regime di concessione o di autorizzazione e sulle  relative
          forme  di  mercato,  nei  limiti  delle  leggi   esistenti,
          proponendo   al   Governo   le   modifiche   normative    e
          regolamentari  necessarie  in  relazione   alle   dinamiche
          tecnologiche, alle condizioni di mercato ed  all'evoluzione
          delle normative comunitarie; 
              b) propone i Ministri  competenti  gli  schemi  per  il
          rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei  singoli  atti
          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
          contratti di programma; 
              c) controlla  che  le  condizioni  e  le  modalita'  di
          accesso  per  i  soggetti  esercenti  i  servizi,  comunque
          stabilite, siano attuate nel rispetto  dei  principi  della
          concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento  alle
          singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
          di prestare il servizio in condizioni  di  eguaglianza,  in
          modo che tutte le ragionevoli esigenze degli  utenti  siano
          soddisfatte,  ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei
          disabili, garantendo altresi' il  rispetto:  dell'ambiente,
          la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; 
              d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
          e  delle  convenzioni,   ivi   comprese   quelle   relative
          all'esercizio  in  esclusiva,  delle  autorizzazioni,   dei
          contratti di programma in  essere  e  delle  condizioni  di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento del mercato  o  dalle  ragionevoli  esigenze
          degli   utenti,   definendo    altresi'    le    condizioni
          tecnico-economiche di accesso e  di  interconnessione  alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente; 
              e) stabilisce e aggiorna,  in  relazione  all'andamento
          del mercato, la tariffa  base,  i  parametri  e  gli  altri
          elementi di riferimento per determinare le tariffe  di  cui
          ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per  il  recupero
          dei costi eventualmente sostenuti  nell'interesse  generale
          in  modo  da  assicurare  la  qualita',  l'efficienza   del
          servizio  e  l'adeguata   diffusione   del   medesimo   sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la   realizzazione   degli
          obiettivi  generali  di  carattere   sociale,   di   tutela
          ambientale e di uso efficiente  delle  risorse  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 1,  tenendo  separato  dalla  tariffa
          qualsiasi  tributo  od   onere   improprio;   verifica   la
          conformita' ai criteri di cui alla presente  lettera  delle
          proposte  di  aggiornamento   delle   tariffe   annualmente
          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
          della proposta; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale  termine,   le   tariffe   si   intendono   verificate
          positivamente; 
              f) emana le direttive per la  separazione  contabile  e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica  e  per   categoria   di   utenza   evidenziando
          separatamente gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura  del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi al confronto tra essi e i costi  analoghi  in  altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
              g) controlla lo svolgimento dei servizi con  poteri  di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e delle notizie utili,  determinando  altresi'  i  casi  di
          indennizzo automatico da parte del  soggetto  esercente  il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il  servizio
          con livelli qualitativi inferiori a  quelli  stabiliti  nel
          regolamento di servizio di cui al comma 37,  nel  contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h); 
              h) emana  le  direttive  concernenti  la  produzione  e
          l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti  i
          servizi  medesimi,  definendo  in  particolare  i   livelli
          generali  di   qualita'   riferiti   al   complesso   delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i
          soggetti esercenti il servizio  e  i  rappresentanti  degli
          utenti e dei  consumatori,  eventualmente  differenziandoli
          per settore e  tipo  di  prestazione;  tali  determinazioni
          producono gli effetti di cui al comma 37; 
              i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle  condizioni
          dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei  singoli
          servizi,  anche   per   modificare   condizioni   tecniche,
          giuridiche  ed  economiche  relative  allo  svolgimento   o
          all'erogazione dei medesimi; promuove  iniziative  volte  a
          migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
          annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
          ministri  una  relazione  sullo   stato   dei   servizi   e
          sull'attivita' svolta; 
              (Omissis).».