Art. 45 
 
 
                         Poteri sanzionatori 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995,  n.
481, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  irroga  sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle  prescrizioni
e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni: 
    a) articoli 13,14,15,16 del regolamento CE n.  714/2009  e  degli
articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; 
    b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22  del  regolamento  CE  n.
715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10,  commi
1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4  e
5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi
5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000, 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  irroga  altresi'
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto  delle
decisioni  giuridicamente  vincolanti  dell'ACER   o   dell'Autorita'
medesima. 
  3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di  avvio  del
procedimento sanzionatorio, l'impresa  destinataria  puo'  presentare
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impegni utili al  piu'
efficace perseguimento degli interessi tutelati  dalle  norme  o  dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata l'idoneita'  di
tali impegni, puo' renderli obbligatori per  l'impresa  proponente  e
concludere   il   procedimento    sanzionatorio    senza    accertare
l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare
violazioni di decisioni  dell'ACER,  l'Autorita'  valuta  l'idoneita'
degli eventuali impegni, sentita l'ACER.  L'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas  puo'  riavviare  il  procedimento  sanzionatorio
qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si
fondi su informazioni incomplete, inesatte o  fuorvianti.  In  questi
casi l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo'  irrogare  una
sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella
che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
  4. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  irrogate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas non possono  essere  inferiori,  nel
minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo,  a  154.937.069,73
euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare  il  10  per
cento del fatturato realizzato dall'impresa  verticalmente  integrata
nello svolgimento delle attivita' afferenti la violazione nell'ultimo
esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
  5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas non  si  applica  l'articolo  26  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la
notifica degli estremi della violazione  agli  interessati  residenti
nel territorio della Repubblica, di cui  all'articolo  14,  comma  2,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  disciplina,  con
proprio regolamento,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in
materia, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  i  procedimenti  sanzionatori  di  sua
competenza,  in  modo  da  assicurare  agli  interessati   la   piena
conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresi' le modalita'
procedurali per la valutazione degli impegni di cui al  comma  3  del
presente articolo. 
  7. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 45: 
              Per la legge n. 481 del 1995, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il Regolamento 714/2009/CE, si veda nelle note alle
          premesse. 
              Per il Regolamento 715/2009/CE, si veda nelle note alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter, del
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 22. 
              Il testo degli articoli 14, secondo comma, e  26  della
          legge 24 novembre  1981,  n.  689,  (Modifiche  al  sistema
          penale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30  novembre
          1981, n. 329, S.O., cosi recita: 
              «Art. 14. Contestazione e notificazione. 
              La  violazione,  quando  e'  possibile,   deve   essere
          contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo  comma  dell'articolo  22  per   il   giudizio   di
          opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»; 
              «Art.26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. 
              L'autorita'  giudiziaria  o   amministrativa   che   ha
          applicato  la  sanzione  pecuniaria   puo'   disporre,   su
          richiesta  dell'interessato  che  si  trovi  in  condizioni
          economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
          in rate mensili da tre a trenta;  ciascuna  rata  non  puo'
          essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito  puo'
          essere estinto mediante un unico pagamento. 
              Decorso  inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il
          termine    fissato     dall'autorita'     giudiziaria     o
          amministrativa, l'obbligato  e'  tenuto  al  pagamento  del
          residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.».