Art. 16 Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo. 2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.