Art. 15 
 
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal
               lavoro delle lavoratrici in gravidanza 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto  previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  lettera  a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  di  astensione  di  cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno  o  piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  caso  di  gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme  morbose  che  si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la  lavoratrice  non
possa essere spostata ad  altre  mansioni,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 7 e 12."; 
    b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  disposta
dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con  Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"; 
    c) al comma 4, le parole:  "puo'  essere  disposta  dal  servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:
"e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro".  Al  medesimo
comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga"; 
    d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.