Art. 26 
 
            Obblighi operativi degli organismi notificati 
 
  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della
conformita', le ispezioni periodiche, le ispezioni  intermedie  e  le
verifiche straordinarie, conformemente  alle  condizioni  della  loro
notifica e  alle  procedure  di  cui  agli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE. 
  2.  Gli  organismi  notificati  eseguono  le  rivalutazioni   della
conformita' conformemente all'allegato III al presente decreto. 
  3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea
sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorita' di  notifica,  che
ha  eseguito  la  valutazione  iniziale   e   la   notifica,   rimane
responsabile della vigilanza delle  attivita'  svolte  dall'organismo
notificato. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per i riferimenti alla direttiva  2008/68/CE,  si  veda
          nelle note all'articolo 2.