Art. 26 Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita', le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie, conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. 2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformita' conformemente all'allegato III al presente decreto. 3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorita' di notifica, che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica, rimane responsabile della vigilanza delle attivita' svolte dall'organismo notificato.
Note all'art. 26: Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.