Art. 7 Esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE del 25 novembre 1999 e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, resa in data 6 ottobre 2011, nella causa C-302/09, Commissione europea c. Repubblica italiana 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneita' dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. 2. Le imprese di cui al comma 1 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di trenta giorni, l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari e' presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato. 4. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 1, 2 3, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 1, nonche' degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si e' fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo. 5. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 1 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 4. 6. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 1 si estinguono di diritto. L'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.