Art. 7 
 
Esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE  del
  25  novembre  1999  e  della  sentenza  della  Corte  di  giustizia
  dell'Unione europea, resa in  data  6  ottobre  2011,  nella  causa
  C-302/09, Commissione europea c. Repubblica italiana 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi  sotto  forma
di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese  operanti
nei territori  di  Venezia  e  Chioggia  di  cui  alla  decisione  n.
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre  1999,  gli  elementi,
corredati    della    idonea    documentazione,     necessari     per
l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento
alla  idoneita'   dell'agevolazione   concessa,   in   ciascun   caso
individuale,  a  falsare  la  concorrenza  e  incidere  sugli  scambi
intracomunitari. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 forniscono  le  informazioni  e  la
documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. 
  3. Nel  caso  in  cui  le  imprese  rifiutino  od  omettano,  senza
giustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  i
documenti richiesti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di  trenta
giorni, l'idoneita' dell'agevolazione a falsare  o  a  minacciare  la
concorrenza  e  incidere  sugli  scambi  comunitari  e'  presunta  e,
conseguentemente,   l'INPS    provvede    al    recupero    integrale
dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato. 
  4. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 1, 2 3, anche
a  seguito  del  parere  acquisito   dall'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22  della  legge  10
ottobre  1990,  n.  287,  sia  emersa  o  sia  presunta   l'idoneita'
dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e  incidere
sugli  scambi  comunitari,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale  notifica  alle  imprese  provvedimento  motivato  contenente
l'avviso di addebito di cui  all'articolo  30  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento  delle  somme
corrispondenti agli  importi  non  versati  per  effetto  del  regime
agevolativo di cui al comma 1,  nonche'  degli  interessi,  calcolati
sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del  regolamento  (CE)
n. 794/2004 della Commissione, del 21  aprile  2004,  maturati  dalla
data in cui si e' fruito  dell'agevolazione  e  sino  alla  data  del
recupero effettivo. 
  5. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui
al comma 1 emessi dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,
oggetto di contestazione giudiziale alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  nulli.  Gli
importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere  ritenuti
dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e  imputati  ai
pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 4. 
  6. I processi pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto e aventi ad oggetto  il  recupero
degli aiuti di cui al comma 1 si estinguono di diritto.  L'estinzione
e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente
emesse, fatta eccezione per  quelle  passate  in  giudicato,  restano
prive di effetti.