Art. 20.
Agevolazioni  fiscali  a  favore delle associazioni di volontariato e
                             delle Onlus

  1.  Nel  comma  1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'acquisto di
autoambulanze  ((  e  di  beni  mobili  iscritti in pubblici registri
destinati  ad  attivita'  antincendio  da  parte dei vigili del fuoco
volontari,   ))   in   alternativa  a  quanto  disposto  nei  periodi
precedenti,  le associazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui  all'articolo  6  della  legge  11 agosto  1991,  n.  266,  e  le
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale (ONLUS) possono
conseguire  il  predetto  contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai  sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».