Art. 21.
Assegno  per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per
                        le politiche sociali

  1.  Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004,  secondo  od  ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni  figlio  adottato  nel  medesimo  periodo, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro
1.000.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito
dell'INPS,  una  speciale  gestione  con  una  dotazione  finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
  3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni.  I  comuni  provvedono ad
informare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
  4.  L'assegno,  ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e'
erogato   dall'I.N.P.S.  sulla  base  dei  dati  forniti  dai  comuni
medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti (( di
)) cui al comma 5.
  5.  Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   sono   emanate  le  necessarie
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il
Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali di cui all'articolo 59,
comma  44,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni,  e'  incrementato  di  232  milioni di euro per l'anno
2004.
((    6-bis.  A  fini  di  controllo, il diritto alla deduzione per i
figli  a  carico  di  cittadini  extra-comunitari  e'  in  ogni  caso
certificato  nei  riguardi  del  sostituto  di imposta dallo stato di
famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di
tali  cittadini  sono  effettivamente iscritti, ovvero da equivalente
documentazione  validamente  formata  nel  Paese  d'origine, ai sensi
della  legge  ivi  vigente,  tradotta  in italiano ed asseverata come
conforme  all'originale  dal consolato italiano nel Paese di origine.
))
((    6-ter.  Gli  imprenditori  artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente,  di  collaborazioni  occasionali  di  parenti entro il terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette  devono  avere  carattere di aiuto, a titolo di obbligazione
morale  e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate
nel  caso  di  temporanea  impossibilita' dell'imprenditore artigiano
all'espletamento   della  propria  attivita'  lavorativa.  E'  fatto,
comunque,   obbligo  dell'iscrizione  all'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. ))
  7.  Per  le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di  287  milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per
l'anno  2004.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.