Art. 23.
               (Requisiti dei soci delle cooperative)

  I  soci  delle  cooperative  di  lavoro devono essere lavoratori ed
esercitare  l'arte  o  il  mestiere  corrispondenti alla specialita',
delle cooperative di cui fanno parte o affini.
  Non  possono  essere soci di tali cooperative coloro che esercitino
in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
  E'  consentita  in  via eccezionale l'ammissione a soci di elementi
tecnici  e  amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
funzionamento  dell'ente  e  comunque  mai  superiore al 4% di quello
complessivo dei soci.
  Nelle  cooperative  di consumo non possono essere ammessi come soci
intermediari  e persone che conducano in proprio esercizi commerciali
della stessa natura della, cooperativa.
  Nelle   cooperative   agricole  per  affittanze  collettive  o  per
conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale  19  ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni
ed  integrazioni, non possono essere ammesse come soci le persone che
esercitino attivita' diversa dalla coltivazione della terra.
  I  proprietari,  gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di
tali  cooperative  solo  quando  coltivino direttamente la terra e la
superficie  da  essi  (direttamente  coltivata  sia  insufficiente ad
assorbire  tutta la mano d'opera del nucleo famigliare. Limitatamente
all'esercizio  di  mansioni  amministrative e tecniche nell'interesse
sociale,  per  il  quale sia necessario il possesso della qualita' di
socio,  e'  consentita  l'ammissione  a soci di persone che non siano
lavoratori  manuali  della  terra  in  numero  non superiore al 4% di
quello complessivo dei soci.