Art. 24.
           (Limiti azionari per i soci delle cooperative)

  Nelle  societa'  cooperative  nessun  socio  puo'  avere  una quota
superiore a L. 250.000 ne' tante azioni il cui valore nominale superi
a tale somma.
  Il  valore  nominale  di  ciascuna  quota  o azione non puo' essere
inferiore  a  L.  500. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere superiore a L. 10.000.
  Il  limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle
persone  giuridiche  di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 2532 Codice
civile.
  Per  esse  resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque
voti indicati nell'articolo predetto.