Art. 25.
             (Termine per l'adeguamento alle nuove norme
              ed eccezioni derivanti da leggi speciali)

  Le cooperative attualmente esistenti debbono un formarsi alle norme
di  cui  agli articoli 22, 23 e 24 entro il termine di sei mesi dalla
entrata  in  vigore  del presente decreto sotto pena di decadenza dai
benefici previsti dalle leggi vigenti.
  Le  disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi di
cui leggi speciali dispongano diversamente.