Art. 27.
      (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti)

  I  Consorzi di cooperative, ammissibili ai pubblici appalti, devono
produrre,   per   ottenere   il   riconoscimento  della  personalita'
giuridica, oltre ai documenti di cui all'art. 60 del regio decreto 12
febbraio 1911, n. 278, per ciascuna cooperativa associata:
    a)  copia  dell'ultimo  bilancio o di una situazione patrimoniale
aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;
    b)   un   elenco  dei  piu'  notevoli  lavori  eseguiti  dopo  la
costituzione   con   l'indicazione   del  loro  importo  firmato  dal
presidente.
  I   consorzi  di  cui  al  presente  articolo  non  possono  essere
costituiti   da   un   numero   di  cooperative  inferiore  a  cinque
comprendenti complessivamente almeno 250 soci.
  Ogni  cooperativa  non  puo'  sottoscrivere  una quota o azioni del
consorzio per un importo inferiore a lire 25.000.
  Il  capitale  dei  consorzi non puo' essere inferiore a L. 250.000.
Fino  a  che non si saranno uniformati alle disposizioni precedenti i
consorzi  attualmente  in  attivita'  non  potranno  concorrere  alla
assunzione di altri lavori oltre quelli in corso.