Art. 29.
                         (Esenzioni fiscali)

  Gli  atti  e  i  documenti occorrenti per l'attuazione del presente
decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.

  Il  presente  decreto,  munito  del sigillo di Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1947

                              DE NICOLA

                                               DE GASPERI - FANFANI -
SCELBA - GRASSI - TUPINI -
SEGNI - PELLA - DEL VECCHIO
- TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1948
  Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 86. - FRASCA