Art. 30.
                  Corse soppresse o non convalidate

  1.  Nel  caso  che  una corsa sia soppressa o non convalidata, sono
rimborsate  le scommesse per tale corsa sul vincente, sulle corse con
cavalli no-betting e sul piazzato.
  2.  Le  scommesse  multiple  a  quota fissa comprendenti un cavallo
della  corsa in questione, sono nulle per tale termine e valide per i
rimanenti termini.