Art. 12.
                         (Compiti e facolta)

  I  consorzi  di prevenzione hanno facolta' di eseguire direttamente
le   opere   di  competenza  privata  che,  interessando  piu'  fondi
appartenenti   a   diversi   proprietari,  hanno  bisogno  di  essere
coordinati, sia nelle modalita' che nel tempo dell'esecuzione.
  Essi  inoltre  possono,  previa  autorizzazione  del  Ministro  per
l'agricoltura   e   per   le   foreste,   surrogarsi  ai  proprietari
inadempienti   nella   esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi
prescritti   ai   termini  dell'articolo  precedente,  nonche'  nella
manutenzione delle opere stesse.