Art. 22.
                   (Responsabilita' verso i terzi)

  L'impiegato   che,   nell'esercizio   delle  attribuzioni  ad  esso
conferite  dalle  leggi  o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno
ingiusto   ai   sensi  dell'art.  23  e'  personalmente  obbligato  a
risarcirlo.  L'azione  di risarcimento nei suoi confronti puo' essere
esercitata   congiuntamente   con   l'azione  diretta  nei  confronti
dell'Amministrazione  qualora,  in  base  alle  norme  ed ai principi
vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilita'
dello Stato.
  L'amministrazione  che abbia risarcito il terzo del danno cagionato
dal  dipendente  si  rivale  agendo contro quest'ultimo a norma degli
articoli  18  e  19.  Contro  l'impiegato  addetto alla conduzione di
autoveicoli  o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione
e' ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.