Art. 25.
                              (Diffida)

  L'omissione  di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato
sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da
chi  vi  ha  interesse  mediante  diffida  notificata all'impiegato e
all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
  Quando  si  tratti  di atti o di operazioni da compiersi ad istanza
dell'interessato,  la  diffida  e'  inefficace se non siano trascorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza stessa.
  Qualora  l'atto  o  l'operazione  faccia  parte  di un procedimento
amministrativo,  la  diffida  e'  inefficace  se  non siano trascorsi
sessanta  giorni  dalla  data  di  compimento dell'atto od operazione
precedente  ovvero,  qualora  si  tratti  di  atti  od  operazioni di
competenza  di  piu'  uffici,  dalla  data  in cui l'atto precedente,
oppure  la  relazione  o  il  verbale  della  precedente  operazione,
trasmesso  dall'ufficio  che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio
che deve attendere agli ulteriori incombenti.
  Se  le  leggi  ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati
generali o speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per
il  compimento di determinati atti od operazioni termini piu' brevi o
piu'  ampi  di  quelli  previsti  nei  commi precedenti la diffida e'
efficace  se  notificata  dopo la scadenza del termine entro il quale
gli  atti  o  le  operazioni  debbono  essere  compiuti,  secondo  la
specifica norma che li concerne.
  Decorsi   inutilmente   trenta  giorni  dalla  notificazione  della
diffida,  l'interessato puo' proporre l'azione di risarcimento, senza
pregiudizio  del diritto alla riparazione dei danni che si siano gia'
verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.