Art. 14.
                       Variazioni di organico

  Alle  variazioni  del  numero complessivo dei corsi, delle classi e
dei  posti  in  organico, si provvede con decreto del Ministro per la
pubblica  istruzione, di concerto con quello per il tesoro nei limiti
fissati  dal  piano annuale di sviluppo di cui al precedente articolo
10.
  La  ripartizione  dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i
limiti  del  numero complessivo fissato a norma del precedente comma,
e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.