Art. 31. 
       Modalita' di iscrizione nell'elenco dei professionisti 
 
  La  domanda  di  iscrizione  deve  essere  corredata  dai  seguenti
documenti: 
    1) estratto dell'atto di nascita; 
    2) certificato di residenza; 
    3) dichiarazione di cui all'articolo 34; 
    4)  attestazione  di  versamento  della  tassa   di   concessione
governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per  le
iscrizioni negli albi professionali. 
  Per l'accertamento dei requisiti della  cittadinanza,  della  buona
condotta e dell'assenza  di  precedenti  penali  del  richiedente  si
provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. 
  Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano  riportato
condanna penale che importi interdizione  dai  pubblici  uffici,  per
tutta la  durata  della  interdizione,  salvo  che,  sia  intervenuta
riabilitazione. 
  Nei caso di condanna, che non  importi  interdizione  dai  pubblici
uffici, o  se  questa  e'  cessata,  il  Consiglio  dell'Ordine  puo'
concedere la iscrizione solo se,  vagliate  tutte  le  circostanze  e
specialmente  la  condotta  del  richiedente   successivamente   alla
condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.