Art. 11. L'Istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nel casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresi', versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto puo', altresi', esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.