Art. 11.

  L'Istituto  assicuratore  deve  pagare le indennita' anche nel casi
previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le
somme  pagate  a titolo d'indennita' e per le spese accessorie contro
le   persone   civilmente   responsabili.   La   persona   civilmente
responsabile  deve,  altresi',  versare all'istituto assicuratore una
somma   corrispondente  al  valore  capitale  dell'ulteriore  rendita
dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
  La  sentenza,  che  accerta  la  responsabilita' civile a norma del
precedente   articolo,   e'   sufficiente   a  costituire  l'Istituto
assicuratore  in credito verso la persona civilmente responsabile per
le somme indicate nel comma precedente.
  L'Istituto  puo', altresi', esercitare la stessa azione di regresso
contro  l'infortunato  quando  l'infortunio sia avvenuto per dolo del
medesimo  accertato  con  sentenza  penale.  Quando  sia  pronunciata
sentenza  di  non  doversi  procedere  per  morte dell'imputato o per
amnistia,  il  dolo  deve  essere accertato nelle forme stabilite dal
Codice di procedura civile.