Art. 13.

  La  denuncia  dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia
degli  infortuni  ed  in  genere  tutte le comunicazioni all'Istituto
assicuratore  debbono  essere  fatte  alla  sede della circoscrizione
dell'Istituto  assicuratore  nella  quale  i  lavori si svolgono e su
moduli predisposti dall'Istituto assicuratore medesimo.
  Se  i  lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono
in   piu'   luoghi,   compresi  ciascuno  in  diverso  circoscrizioni
territoriali  dell'Istituto  assicuratore,  Il  datore di lavoro puo'
essere  autorizzato dall'Istituto a presentare la denuncia del lavori
e  delle  modificazioni  di  essi  presso la sede che sara' stabilita
dall'Istituto assicuratore medesimo.