Art. 16.

  L'Istituto  assicuratore,  quando venga a conoscenza che non si sia
provveduto  secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso
previste,   diffida   il   datore   di   lavoro   mediante  cartolina
raccomandata,   fissandogli   il   termine   di   dieci   giorni  per
l'adempimento.
  Trascorso  detto termine, senza che sin stato presentato ricorso ai
sensi  delle  disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro
e'  tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti
dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
  Contro  la  diffida  dell'Istituto  assicuratore  e'  data peraltro
Facolta' ai datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di
dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella, cui circoscrizione si
svolge il lavoro.
  Contro   le   decisioni   dell'Ispettorato  del  lavoro  l'Istituto
assicuratore ed il datore di lavoro hanno facolta' di ricorrere entro
quindici  giorni  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo, salvo che il Ministero non
ritenga  di  disporre  preliminarmente  la  sospensione degli effetti
della decisione di primo grado.
  All'istituto  assicuratore  ed  al datore di lavoro spetta l'azione
avanti  l'autorita'  giudiziaria,  da  proporsi entro sessanta giorni
dalla  comunicazione della decisione del Ministero del lavoro o della
previdenza sociale.
  Per  il  procedimento  avanti l'autorita' giudiziaria si osservano,
anche  per la competenza, le norme di cui agli articoli 459 - 466 del
Codice di procedura civile.
  Per  la  navigazione  marittima e la pesca marittima sui ricorsi di
cui  al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti
a   decidere  rispettivamente  l'autorita'  marittima  del  porto  di
iscrizione  della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale,  salva sempre l'azione avanti l'autorita'
giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.