Art. 22. L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, ha facolta' di dispensare dalla tenuta: a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia prevenuto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga; b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni prescritte; c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore le generalita' del personale tecnico addettovi.