Art. 22.

  L'Ispettorato  del  lavoro,  quando  vi  sia  il  parere favorevole
dell'istituto assicuratore, ha facolta' di dispensare dalla tenuta:
    a)  del  libro  di  matricola  e  del  libro di paga le pubbliche
Amministrazioni  e  le  aziende  sottoposte  a  controllo o vigilanza
governativa,   quando   risulti   che   dalle  stesse  sia  prevenuto
efficacemente  alle  prescritte  registrazioni  con  fogli o ruoli di
paga;
    b)  del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri
sistemi idonei alle registrazioni prescritte;
    c)  del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e
di  breve  durata;  ed  anche  del  libro di paga quando per i lavori
stessi  siano  stabilite  tabelle  di  retribuzioni  medie. In questi
ultimi  casi  il  datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al
momento  della  successiva  assunzione,  deve denunciare all'Istituto
assicuratore le generalita' del personale tecnico addettovi.