Art. 30. Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione. Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nei vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa e' determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria. Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa localita'. Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilita' o della rendita di superstiti e' fissata, avuto riguardo a classi di eta' ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica, istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.