Art. 30.

  Per  le  categorie  per  le  quali  siano  stabiliti  salari medi o
convenzionali,   questi   valgono   per   la   determinazione   della
retribuzione.
  Se  la  retribuzione  consiste  in  tutto  o  in  parte nei vitto o
alloggio  o  in  altre  prestazioni  in  natura, il valore di essa e'
determinato  in  ragione  dei prezzi locali, con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
  Nei  lavori  retribuiti  a  cottimo  o a provvigione si intende per
retribuzione  il  guadagno  di  cottimo o l'importo della provvigione
depurati  dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se
determinate in misura forfettaria.
  Nei  casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione
fissa  o  comunque  la  remunerazione non sia accertabile, si assume,
qualora   non   siano  stabilite  tabelle  fisse  di  salari  medi  o
convenzionali,  la  retribuzione  dei prestatori d'opera della stessa
qualifica o professione e della stessa localita'.
  Per  gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione
annua  da  assumersi  a  base  della  determinazione della rendita di
inabilita' o della rendita di superstiti e' fissata, avuto riguardo a
classi  di  eta'  ed  alla natura del corso degli studi seguiti dagli
alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica,
istruzione.  Per  gli  alunni delle scuole private detta retribuzione
vale anche ai fini contributivi.