Art. 48.

  Ultimato  lo  scambio  degli  atti,  o  decorsi  i termini all'uopo
stabiliti; richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui
al  precedente  articolo  e decorso il termine all'uopo stabilito, il
presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.
  Del  provvedimento  si  da'  comunicazione  alle  parti,  se queste
abbiano  chiesto  di  essere sentite personalmente, e soltanto a tale
effetto.  La parte, in questo caso, deve comparire personalmente o in
persona   di  chi  la  rappresenta  legalmente,  esclusi  peraltro  i
procuratori e i mandatari speciali.
  La  decisione,  sottoscritta  dai  componenti  la  Commissione,  e'
depositata  presso  la  segreteria  della Commissione stessa la quale
provvede  a  notificare  alle  parti il dispositivo, agli effetti del
decorso  del  termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia
integrale della decisione.