Art. 52.

  L'assicurato  e'  obbligato  a, dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio  che  gli  accada,  anche  se di lieve entita', al proprio
datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare
all'obbligo  predetto  ed  il  datore  di  lavoro, non essendo venuto
altrimenti  a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia
ai  termini dell'articolo successivo, non e' corrisposta l'indennita'
per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto
notizia dell'infortunio.
  La   denuncia   della  malattia  professionale  deve  essere  fatta
dall'assicurato  al  datore  di  lavoro  entro  il termine di, giorni
quindici  dalla  manifestazione  di  essa sotto pena di decadenza dal
diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.