Art. 55.

  Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi
della  nave,  e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta
od  abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una
inabilita'  superiore  ai  trenta  giorni, si procede, dall'autorita'
marittima  o  dall'autorita'  consolare  che  ha ricevuto la denuncia
dell'infortunio,  ad  un'inchiesta,  alla  quale  deve partecipare un
rappresentante  della Cassa marittima competente nelle forme e con la
procedura  stabilite  dagli  articoli  da 578 a 5554 del Codice della
navigazione.
  Per  le  spese  relative  alla inchiesta si provvede in conformita'
degli articoli 58 e 62 del presente decreto.
  Copia  del  processo  verbale  di  inchiesta deve essere rimessa al
pretore  del  luogo  dove e' situato l'ufficio di porto di iscrizione
della nave ed all'Istituto assicuratore.
  Su   richiesta   dell'Istituto   assicuratore   o   dell'assicurato
l'autorita'   marittima   o   consolare   dispone   che   si  proceda
all'inchiesta  anche  per  i  casi  di infortunio per i quali non sia
prevedibile  un'inabilita'  superiore  ai  trenta  giorni.  La  spesa
relativa all'inchiesta e' a carico dell'Istituto assicuratore.