Art. 56. 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza, appena ricevuta la  denuncia  di
cui  all'art.  54,  deve  rimettere,  per  ogni  caso  denunciato  di
infortunio, in  conseguenza  del  quale  un  prestatore  d'opera  sia
deceduto od abbia sofferto lesioni tali  da  doversene  prevedere  la
morte od un'inabilita' superiore ai trenta  giorni  e  si  tratti  di
lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione,  un  esemplare  della
denuncia  al   pretore   nella   cui   circoscrizione   e'   avvenuto
l'infortunio. 
  Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni
dal ricevimento della denuncia, il pretore procede ad un'inchiesta al
fine di accertare: 
    1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato; 
    2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e la causa e la
natura di esso, anche  in  riferimento  ad  eventuali  deficienze  di
misure di igiene e di prevenzione; 
   3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si trova; 
    4) la natura e l'entita' delle lesioni; 
    5) lo stato dell'infortunato; 
    6) la retribuzione; 
    7) in caso di morte, le condizioni di famiglia  dell'infortunato,
i superstiti aventi diritto  a  rendita  e  la  residenza  di  questi
ultimi. 
  Il pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne  sia  richiesto
dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi  superstiti,
esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio. 
  L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i  suoi  superstiti  hanno
facolta' di  domandare  direttamente  al  pretore  che  sia  eseguita
l'inchiesta per gli infortuni che  abbiano  le  conseguenze  indicate
nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere
stata fatta la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza o per
non  essere  state  previste  o  indicate   nella   segnalazione   le
conseguenze predette o per qualsiasi altro  motivo,  l'inchiesta  non
sia stata eseguita.