Art. 58.

  I  pretori o i vice pretori da essi delegati, i quali, per eseguire
le  inchieste  previste  dall'art. 56, debbono trasferirsi dalla loro
residenza,  hanno  diritto  a  un'indennita'  nella  misura  ed  alle
condizioni  stabilite  per le indennita' dovute ai magistrati in caso
di missione o di trasferte giudiziarie.
  L'indennita'  predetta  non  e' dovuta nei casi in cui la trasferta
sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.
  E'  parimenti  corrisposta  un'indennita',  nella misura e nei casi
determinati  dalla  vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e
agli  altri  periti  chiamati  dal  pretore,  che esegue l'inchiesta,
nell'interesse di questa.