Art. 59.

  Non  e'  ammesso  l'intervento  dei periti negli stabilimenti dello
Stato  sottoposti  a  speciale  sorveglianza e negli stabilimenti nei
quali  si  compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono
essere tenuti segreti.
  In  questi  casi  i  funzionari  preposti  alla  sorveglianza degli
stabilimenti   presentano   al  pretore  una  relazione  sulle  cause
dell'infortunio, che e' unita al processo verbale dell'inchiesta.