Art. 63.

  In  caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata
dell'Istituto  assicuratore  o  degli aventi diritto, il pretore, ove
ritenga  fondata  la domanda dispone che sia praticata l'autopsia con
la  maggiore  tempestivita'. Le parti interessate possono delegare un
medico di fiducia per assistervi.
  Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella
misura  e  con  la  procedura  previste nel terzo comma dell'articolo
precedente.