Art. 64.

  L'Istituto  assicuratore,  quando  abbia  motivo  di  ritenere  che
l'infortunio   sia  avvenuto  per  dolo  dell'infortunato  o  che  le
conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facolta' di
richiedere  al pretore l'accertamento d'urgenza con il procedimento e
con  le  norme  di  cui  agli  articoli  692 e seguenti del Codice di
procedura civile ed all'art. 231 del Codice di procedura penale.
  Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.