Art. 23.
                          (Contravvenzioni)

  I  privati  datori  di  lavoro  che non provvedono ad effettuare le
denunce  nei  termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una
ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.
  I  privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei
precedenti  articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non
ne  facciano  richiesta  agli  uffici  provinciali del lavoro e della
massima  occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida
a  regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni
giorno  lavorativo  e  per ogni posto lavorativo dalla presente legge
riservato e non coperto.
  Contro  i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni
della  presente legge, per le quali non siano state previste apposite
sanzioni, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.
  Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi
fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, e' punito con
la  reclusione  sino  a  sei  mesi,  indipendentemente dalle maggiori
sanzioni del codice penale.