Art. 6.
                          Criteri generali
  1.  I  trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalita' di
stoccaggio  sono  finalizzati,  oltre che a contribuire alla messa in
sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente
e  la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli
disponibili  all'utilizzo  nei  periodi  piu' idonei sotto il profilo
agronomico  e  nelle  condizioni  adatte  per  l'utilizzazione. Nella
tabella  3  dell'allegato I al presente decreto e' riportato l'elenco
dei  trattamenti  indicativi  funzionali  a  tale  scopo;  rendimenti
diversi  da  quelli  riportati  nella  citata tabella dovranno essere
giustificati  secondo le modalita' precisate al punto 3 dell'allegato
IV  parte  A.  I  trattamenti  non devono comportare l'addizione agli
effluenti  di  sostanze  potenzialmente  dannose  per  il  suolo,  le
colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.
  2.  Gli  effluenti  destinati  all'utilizzazione  agronomica devono
essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo
le  esigenze  colturali  e  di  capacita' sufficiente a contenere gli
effluenti  prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato
o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali
da  garantire  almeno  le capacita' di stoccaggio indicate al comma 2
dell'art. 7 ed ai commi 6 e 7 dell'art. 8.