Art. 19.
            (Servizio di navigazione e servizio su costa)

  Il  servizio  prestato dai militari della Marina a bordo di navi in
armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si
applica  per  il  servizio  prestato da detti militari sulla costa in
tempo di guerra.
  E'  pure  aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto
dai  militari  dell'Arma  dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza,  del  Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli  agenti  di  custodia,  nonche'  dagli  appartenenti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
  Il  beneficio  di  cui  al  precedente  comma  compete  anche  agli
ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come
commissari  per  l'emigrazione  su  navi  mercantili  che trasportano
emigranti   e   al   personale   civile,   compreso  quello  operaio,
dell'amministrazione  militare  che prende imbarco a bordo delle navi
militari.
  Il  servizio  prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva
dai militari addetti alle macchine e' aumentato di due quinti.
  Per  i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a
bordo  di  navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra
e' aumentato della meta'.