Art. 21.
                        (Servizio di confine)

  Il  servizio  prestato  ai  confini  di  terra come sottufficiale o
militare  di  truppa  del Corpo della guardia di finanza e' computato
con  l'aumento  della meta' per i primi due anni e di un terzo per il
tempo successivo.
  Se  il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi
diversi,  l'aumento  si  calcola  come  se detto servizio fosse stato
prestato senza interruzione.