Art. 24. 
                        (Servizi scolastici) 
 
  Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un  terzo  per
il tempo successivo i servizi prestati: 
    a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative  e  culturali
italiane all'estero; 
    b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465,  dagli  insegnanti
di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in
paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi  o
da organismi internazionali; 
    c) dagli insegnanti nelle scuole della  zona  del  territorio  di
Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma
precedente sono stati resi in periodi  diversi,  per  il  computo  si
osserva lo art. 21, comma secondo. 
  Sono aumentati di un terzo i servizi prestati: 
    a) come insegnante elementare,  a  partire  dall'anno  scolastico
1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita'
delle province di Trento e di Bolzano  indicate  nell'allegato  A  al
regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127; 
    b) come insegnante elementare,  a  partire  dall'anno  scolastico
1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali  dipendenti  dai
provveditorati agli studi di Trieste e di  Gorizia  ovvero  site  nei
comuni di Tarvisio e Malborghetto; 
    c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare  rispettivamente
di circoli o  circoscrizioni  comprendenti  le  scuole  di  cui  alle
lettere a) e b). 
  La disposizione del comma  precedente  si  applica  anche  per  gli
insegnanti elementari che, a partire dallo anno scolastico 1940-1941,
prestarono servizio in scuole  di  quinta  categoria  e  rurali  gia'
dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di  Fiume  nonche'
per il  personale  direttivo  o  ispettivo,  titolare  di  circoli  o
circoscrizioni comprendenti le scuole suddette.