Art. 26.
        (Servizi prestati in colonia e in territorio somalo)

  Il  servizio  prestato  nelle cessate colonie italiane e' aumentato
della  meta'  per  i  primi  due  anni  e  di  un  terzo per il tempo
successivo.
  Nelle  stesse  misure  e' aumentato ii servizio prestato in Somalia
durante   l'amministrazione   fiduciaria  italiana  o  in  attuazione
dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
  Per  l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo
articolo,  il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre
colonie  italiane  e  quello  di  cui  al  secondo comma si computano
separatamente;  si  applica,  per  il  computo  di  ciascuno di detti
servizi, il secondo comma dell'art. 21.