Art. 18.
              (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)

  Fermo  restando  l'obbligo  della  licenza  di costruzione prevista
dalla   vigente  legge  urbanistica,  nelle  localita'  sismiche,  ad
eccezione  di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti
di  cui  al  secondo  comma del precedente articolo 3, non si possono
iniziare  lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio
tecnico  della  regione  o  dell'ufficio  del genio civile secondo le
competenze vigenti.
  Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle
ferrovie  dello  Stato  non  e' richiesta la autorizzazione di cui al
precedente comma.
  L'autorizzazione  viene  comunicata,  subito  dopo  il rilascio, al
comune per i provvedimenti di sua competenza.
  Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione e'
ammesso   ricorso   al   presidente   della  giunta  regionale  o  al
provveditore   regionale  alle  opere  pubbliche,  che  decidono  con
provvedimento definitivo.
  I  lavori  devono  essere  diretti  da  un  ingegnere,  architetto,
geometra   o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle
rispettive competenze.