Art. 42.

Servizio   prestato  dai  docenti  per  progetti  concordati  con  le
                             universita'

    1.  Ove  si  stipulino  convenzioni  tra  Universita',  Direzioni
generali  regionali  e  scuole per progetti relativi all'orientamento
universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti
coinvolti   in   detti   progetti  dovra'  essere  rilasciata  idonea
certificazione dell'attivita' svolta.
    2.  Su  tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce
alle organizzazioni sindacali informazione preventiva.
    3. Le Universita' potranno avvalersi, a loro carico, di personale
docente per il raggiungimento di specifiche finalita'.
    4.  Nelle  ipotesi  del  presente  articolo i docenti interessati
potranno  porsi  o  in  aspettativa  non  retribuita  o in part- time
annuale,  o  svolgere  queste  attivita'  in  aggiunta  agli obblighi
ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.