Art. 14. (Ragioneria centrale) 1. Presso il Ministero e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro. 2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unita', cosi' distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla stesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale. 3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le gradutorie dei concorsi in atto e di quelli gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8 comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore di divisione. 5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 e' conferito in aggiunta alle disponibilita' messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilita' accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
Note all'art. 14: - Il quadro I della tabella VII, allegata al D.P.R. n. 748/1972, (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), come modificata dalla legge n. 427/1985, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 59/1987 e all'art. 8, comma 3, della legge n. 183/1987, e' cosi' configurato: Livello Qualifica Posti FUNZIONE Posti di fun- di quali- di fun- zione fica zione Quadro I. - Dirigenti amministrativi Consigliere ministe- 29 riale aggiunto Ispettore generale 12 Capo servizio... 15 Direttore di ragio- 22 D Dirigente superiore 99 neria centrale Direttore di ragio- 20 neria regionale Direttore segreteria 1 Ragioneria genera- le dello Stato Direttore divisione 232 presso la Ragione- ria generale dello Stato e le ragio- nerie centrali e E Primo dirigente... 235 e ragionerie regionali Vice consigliere mini- 3". steriale presso consiglio ragionieri - L'art. 24, primo comma, n. 2), del citato D.P.R. n. 748/1972 cosi' recita: "La qualifica di dirigente superiore e' conferita: (omissis); 2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica". - L'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) e' cosi' formulato: "Art. 6 (Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza). - A partire dal 1o gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale. Il restante 20 per cento dei posti disponibili verra' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al successivo art. 8. I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalita' e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3. La nomina a dirigente decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1".