Art. 14. 
                         (Ragioneria centrale) 
1.  Presso  il  Ministero  e'  istituita  una   Ragioneria   centrale
dipendente dal Ministro del tesoro. 
2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di  cui  al
comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del  Ministero  del
tesoro -  Ragioneria  generale  dello  Stato  -  viene  aumentata  di
complessive 35 unita', cosi' distribuite: 3 appartenenti  alla  terza
qualifica  funzionale;   7   appartenenti   alla   quarta   qualifica
funzionale;  6  appartenenti  alla  quinta  qualifica  funzionale;  8
appartenenti alla stesta qualifica funzionale;  7  appartenenti  alla
settima qualifica funzionale;  3  appartenenti  all'ottava  qualifica
funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale. 
3. Alla copertura dei 35 posti  portati  in  aumento  alla  dotazione
organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato  si
provvede utilizzando le gradutorie dei concorsi in atto e  di  quelli
gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. 
4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente  superiore  e
di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi
centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui  al  quadro  I
della  tabella  VII,  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  come  modificata  dalla  legge  7
agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di  cui
all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987,  n.  59,  e  all'articolo  8
comma  3,  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,   si   intendono
incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di  direttore
di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di  direttore  di
divisione. 
5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore
nel ruolo dei dirigenti amministrativi  dei  servizi  centrali  della
Ragioneria generale dello Stato di cui al comma  4  e'  conferito  in
aggiunta alle disponibilita' messe a  concorso  per  l'anno  1987  ai
sensi dell'articolo 24, primo  comma,  numero  2),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del
comma 4 sono conferiti, in  aggiunta  alle  disponibilita'  accertate
alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui  all'articolo
6 della legge 10 luglio 1984, n. 301. 
 
          Note all'art. 14:
          -  Il  quadro  I  della  tabella VII, allegata al D.P.R. n.
          748/1972, (Disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
          amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo),  come  modificata  dalla  legge  n.    427/1985,
          rideterminate  in attuazione del disposto di cui all'art. 9
          della legge n. 59/1987 e all'art. 8, comma 3,  della  legge
          n.  183/1987, e' cosi' configurato:
 
Livello    Qualifica      Posti          FUNZIONE           Posti
di fun-                   di quali-                         di fun-
zione                     fica                              zione
 
                 Quadro I. - Dirigenti amministrativi
 
                                     Consigliere ministe-     29
                                       riale aggiunto
                                     Ispettore generale       12
                                     Capo servizio...         15
                                     Direttore di ragio-      22
 D    Dirigente superiore  99          neria centrale
                                     Direttore di ragio-      20
                                       neria regionale
                                     Direttore segreteria      1
                                       Ragioneria genera-
                                       le dello Stato
 
                                     Direttore divisione     232
                                       presso la Ragione-
                                       ria generale dello
                                       Stato e le ragio-
                                       nerie centrali e
 E    Primo dirigente...  235          e ragionerie regionali
                                     Vice consigliere mini-    3".
                                       steriale presso
                                       consiglio ragionieri
 
          -  L'art.  24,  primo  comma,  n.  2), del citato D.P.R. n.
          748/1972 cosi' recita:
          "La qualifica di dirigente superiore e' conferita:
          (omissis);
          2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei
          restanti posti disponibili, al quale sono ammessi  i  primi
          dirigenti  che  compiano  entro il 31 dicembre, tre anni di
          effettivo servizio nella qualifica".
          -  L'art.  6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla
          dirigenza statale) e' cosi' formulato:
          "Art. 6 (Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza). - A
          partire dal 1o gennaio 1984 e fino  all'entrata  in  vigore
          della  legge  di  riforma organica della dirigenza, tutti i
          posti che  si  siano  resi  liberi  o  che  si  prevede  si
          renderanno  comunque  liberi al 31 dicembre di ciascun anno
          saranno destinati per il 40 per cento al concorso  speciale
          per  esami  e  per  il  40  per  cento al corso-concorso di
          formazione dirigenziale.
          Il  restante  20  per  cento  dei  posti disponibili verra'
          coperto mediante concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami
          secondo le modalita' di cui al successivo art. 8.
          I  vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi
          pubblici per titoli ed esami saranno tenuti  a  frequentare
          il  periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche
          o private con le stesse modalita' e la  stessa  valutazione
          conclusiva di cui all'art. 3.
          La  nomina  a  dirigente  decorre  dal  1 gennaio dell'anno
          successivo.
          Si   applicano  le  norme  previste  nel  comma  terzo  del
          precedente art.  1".