Art. 15. 
                       (Trasferimento di fondi) 
1. Fino all'approvazione dello stato  di  previsione  del  Ministero,
alle spese si provvede: 
a) con gli stanziamenti gia' iscritti negli stati di previsione della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  di  altri  Ministeri  in
relazione  alle  funzioni  attribuite  con  la  presente   legge   al
Ministero; 
b) con gli stanziamenti gia' iscritti nella rubrica n. 18 dello stato
di previsione della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  le
esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica e nella rubrica n.  14  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della  pubblica  istruzione,  concernente  le  spese   per
l'istruzione universitaria. 
2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le  relative
somme esistenti nel conto dei residui passivi,  in  apposita  rubrica
del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri. 
3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia  alle  spese
del  personale  addetto  alla  Direzione  generale  per  l'istruzione
universitaria  trasferito  al  nuovo  Ministero,  nonche'  quelle  di
carattere  generale  afferenti  alle  spese  di  funzionamento  della
predetta Direzione generale - spese da individuare  d'intesa  fra  il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi
del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per
il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. 
4. Il  Ministro  e  i  dirigenti  del  Ministero,  nell'ambito  delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano  ed  ordinano  le
spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. 
5. Le attrezzature e  i  beni  mobili  in  dotazione  alla  Direzione
generale per  l'istruzione  universitaria  passano  in  dotazione  al
Ministero. 
6. Con decreti del Ministro del tesoro, su  proposta  del  presidente
del consiglio dei ministri, del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati,
si provvede all'iscrizione nella  apposita  rubrica  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   degli
stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso  variazioni  nel
conto dei residui passivi. 
7. Fino all'emanazione dei  decreti  di  cui  al  comma  6,  i  fondi
relativi  alle  spese  iscritte  negli  stati  di  previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano
ad essere erogati dalle amministrazioni stesse. 
8. L'attivita' di riscontro delle  operazioni  relative  all'apposita
rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio  dei
ministri e' svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo  14.
9. Il Ministro e' autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di
un  apposito  cassiere  per  il  proprio  Ministero,  dell'opera  del
cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
10. I titoli di  spesa  emessi  a  carico  degli  stanziamenti  della
rubrica  n.  18  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e  della  rubrica  n.  14  dello  stato  di
previsione del Ministero della pubblica  istruzione  per  l'esercizio
1989, non pagati  entro  il  31  dicembre  dello  stesso  anno,  sono
annullati e i relativi importi conservati in conto residui,  ove  non
sia  intervenuta  prescrizione  del  debito.  Tali  titoli   verranno
riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti  residui  iscritti
nei pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per
l'esercizio 1990. 
11. I titoli di spesa, emessi a carico  delle  predette  rubriche  ed
estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato
fra i pagamenti in conto "sospesi" sono trasportati  ed  imputati  al
conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato  di  previsione
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano  gli  elenchi
dei   predetti   titoli   alle   Ragionerie   centrali   presso    le
amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione,  le  quali,  dopo
aver effettuato gli  adempimenti  attinenti  alla  conservazione  dei
relativi  residui,  provvedono  a  trasmettere  detti  elenchi   alla
Ragioneria centrale presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica. 
12.  Le  somme  non  impegnate  entro  il  31  dicembre  1989   sugli
stanziamenti  indicati  nel  presente  articolo  e  nell'articolo  19
possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.