Art. 15. (Trasferimento di fondi) 1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede: a) con gli stanziamenti gia' iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero; b) con gli stanziamenti gia' iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria. 2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonche' quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. 4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero. 6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi. 7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse. 8. L'attivita' di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 14. 9. Il Ministro e' autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri. 10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1989, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1990. 11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto "sospesi" sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1989 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e nell'articolo 19 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.