Art. 16. 
                            (Universita') 
 
  1. Fino alla data di entrata in vigore della  legge  di  attuazione
dei principi di autonomia di cui all'articolo  6,  gli  statuti  sono
emanati con decreto del rettore, nel rispetto  delle  disposizioni  e
delle procedure previste dalla normativa vigente. 
  2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di
autonomia, gli statuti delle universita' sono emanati con decreto del
rettore nel rispetto delle norme che  regolano  il  conferimento  del
valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di  cui
all'articolo 6, secondo le procedure e le modalita' ivi previste.  In
tal caso gli statuti, sentito il consiglio di  amministrazione,  sono
deliberati dal senato accademico, integrato: 
    a) da un egual numero di  rappresentanti  eletti  dai  membri  di
tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei  dipartimenti
e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entita'  delle
afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi; 
    b) da due rappresentanti di cui un  professore  ordinario  eletto
dai professori ordinari e  straordinari  e  un  professore  associato
eletto   dai   professori   associati   per   ciascuna   delle   aree
scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate,  in
numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di  ateneo
sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6; 
    c)    da    un    rappresentante    eletto    per    ogni    area
scientifico-disciplinare di cui alla lettera  b)  fra  i  ricercatori
della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; 
    d)  da   rappresentanti   degli   studenti   eletti   in   numero
corrispondente a quello  dei  presidi  di  facolta'  e  comunque  non
inferiore a cinque; 
    e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti
in numero corrispondente alla meta' di quello indicato  alla  lettera
a), con arrotondamento alla unita' superiore. 
  3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2,
e'  deliberato  dal  senato  accademico  sentito  il   consiglio   di
amministrazione. 
  4. Gli statuti devono comunque prevedere: 
    a) l'elettivita' del rettore; 
    b) una composizione del senato accademico  rappresentativa  delle
facolta' istituite nell'ateneo; 
    c) criteri organizzativi  che,  in  conformita'  all'articolo  97
della Costituzione,  e  delle  norme  che  disciplinano  le  funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo,  assicurino  l'individuazione   delle   responsabilita'   e
l'efficienza dei servizi; 
    d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico  del  personale
docente, ricercatore e non docente; 
    e) l'adozione di curricula  didattici  coerenti  ed  adeguati  al
valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'universita'; 
    f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri
la rappresentanza delle diverse componenti previste  dalla  normativa
vigente; 
    g)  la  compatibilita'  tra  le  soluzioni  organizzative  e   le
disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 7. 
  5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore  di
studi  universitari  e  di   perfezionamento   S.   Anna   di   Pisa,
l'Universita' italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di  lingua
e cultura italiana per stranieri di Siena, la  Scuola  internazionale
superiore di studi avanzati di  Trieste  e  l'Istituto  universitario
europeo di Firenze, la  composizione  dei  collegi  ai  quali  spetta
l'approvazione dello statuto e' determinata con decreto del  Ministro
nell'osservanza   dei   principi   di   rappresentativita'    e    di
proporzionalita' indicati al comma 2. 
  6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al  comma
1,  per  il  trasferimento  alle  universita'   ed   alle   strutture
interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi  finanziari  di
cui all'articolo 7, comma 2,  continua  ad  applicarsi  la  normativa
vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti. 
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono  devolute  alle  universita'  e  agli  istituti  di   istruzione
universitaria    tutte     le     attribuzioni     gia'     spettanti
all'amministrazione  centrale  della  pubblica  istruzione   per   il
personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori
alla settima della aree amministrativo-contabile, delle  biblioteche,
dei servizi generali tecnici e ausiliari. 
  8. I provvedimenti  disciplinari  da  adottare  nei  confronti  del
personale  tecnico  ed  amministrativo  delle  universita'  e   degli
istituti  di  istruzione  universitaria   appartenente   alle   varie
qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del  rettore
e  del  direttore.  A  tal  fine  le  universita'  e   gli   istituti
d'istruzione  universitaria  istituiscono  apposite  commissioni   di
disciplina. 
 
          Nota all'art. 16.
          La Costituzione all'art. 97 cosi' recita:
          "Art.  97.  -  I  pubblici  uffici sono organizzati secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
          Nell'ordinamento  degli uffici sono determinate le sfere di
          competenza, le attribuzioni e  le  responsabilita'  proprie
          dei funzionari.
          Agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".