Art. 17. 
                          (Enti di ricerca) 
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione  dei
principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4,  i  regolamenti
degli enti sono emanati  nel  rispetto  delle  disposizioni  e  delle
procedure previste dalla normativa vigente. 
2. Decorso comunque un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli
enti sono emanati nel rispetto delle relative finalita' istituzionali
e dei principi di  autonomia,  di  cui  all'articolo  8,  secondo  le
procedure e le modalita' ivi  previste.  Con  decreto  del  Ministro,
sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei  regolamenti  possono
essere  integrati  con  rappresentanze  delle  varie  componenti  che
operano nell'ente. 
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione  dei
principi di autonomia, per la ripartizione  e  il  trasferimento  dei
mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di  ricerca  di  cui
all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.