Art. 17. (Enti di ricerca) 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente. 2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalita' istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalita' ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente. 3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.