Art. 18. (Organizzazione) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che e' soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potra' utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni. 2. Il Ministero potra' altresi' utilizzare le strutture e la sede gia' assegnate all'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione e' costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione e' costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nota all'art. 18: Il D.P.R. n. 359/1985 approva il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.