Art. 18. 
                           (Organizzazione) 
1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   regolamento   di
organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro  esercita
le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c),
avvalendosi degli uffici della Direzione  generale  per  l'istruzione
universitaria,  che  e'  soppressa.  Tali  uffici  sono  a  tal  fine
trasferiti al Ministero, che potra' utilizzarne le attuali  strutture
e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie  competenze  ed
agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni. 
2. Il Ministero potra' altresi' utilizzare le  strutture  e  la  sede
gia' assegnate all'ufficio del Ministro per  il  coordinamento  delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino
all'emanazione del  regolamento  per  le  spese  in  economia,  delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  5
giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 
3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi,  il
consiglio di amministrazione e'  costituito  dai  dirigenti  generali
comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da  quattro
dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati  ai
sensi dello  stesso  articolo.  In  attesa  dello  svolgimento  delle
elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in  ogni  caso
entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il
consiglio  di  amministrazione  e'  costituito  anche   con   quattro
rappresentanti del personale scelti dal Ministro  su  terne  proposte
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
 
          Nota all'art. 18:
          Il  D.P.R. n. 359/1985 approva il regolamento per i lavori,
          le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da  parte
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri.