Art. 19. (Personale) 1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli, del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianita' di servizio complessivamente maturata: a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria; 2) presso la segreteria del CUN; 3) presso gli altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unita', e' individuata dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonche' di quello in servizio in forza di speciale disposizione di legge. 2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4. 3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2. 4. Al personale inquadrato nei ruoli e' conservato il trattamento economico di attivita', comprese le indennita' accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennita' non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici. 5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 e' collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. E' fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento puo' avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalita' del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo. 7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo puo', per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purche' in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianita' di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza. 9. Nella prima applicazione della presente legge i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale e' ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera. 10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, e' comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero. 11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui al commi precedenti, il Ministro e' autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni. 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Note all'art. 19: - L'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 1079/1970, (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo) prevede che: (omissis). "Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell'assegno personale gia' previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio". (Omissis). - L'art. 38 della citata legge n. 400/1988 cosi' recita: "Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - 1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato a domanda, nei limiti della meta' dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalita' ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonche' quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva. 3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili. 4. Il personale di cui al comma 3 puo' chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitare per almeno due anni, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, dispositi a seguito di valutazione delle mansioni svolte. 5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualita' del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' all'anzianita' maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. 7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 455. 8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quello che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalita' di partecipazione e di svolgimento del concorso. 9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8, si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455. 10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455. 11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potra' essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, del numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. 12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quandri A , B , e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse. 13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, e' collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale". - L'art. 6 della legge n. 312/1980 gia' citata e' cosi' formulato: "Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta". - La tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 gia' citato e' cosi' configurata: "TABELLA IX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Livello Qualifica Posti FUNZIONE Posti di fun- di quali- di fun- zione fica zione Quadro A. - Dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica (62/bb) C Dirigente generale 11 Direttore generale... 11 Consigliere ministe- 2 riale Capo servizio... 4 D Dirigente superiore 135 Vice direttore gene- 9 rale Consigliere ministe- 13 riale aggiunto e ispettore generale Sovrintendente re- 15 gionale scolastico Provveditore agli stu- 94 di E Primo dirigente... 207 Direttore di divisione 207 e vice consigliere ministeriale 353 Quadro B. - Ispettori centrali D Dirigente superiore 130 Ispettore centrale 130 130 Quadro C. - Dirigenti statistici D Dirigente superiore 1 Capo del servizio sta- 1 tistico E Primo dirigente... 4 Direttore di divisione 4 5 Quadro D. - Dirigenti per i servizi di ragioneria (62/c) D Dirigente superiore 6 Ispettore generale di 6 ragioneria E Direttore di ragione- Primo dirigente... 22 ria 22 Ispettore capo 28 Quadro E. - Dirigenti delle Sovrintendenze alle antichita' e belle arti D Dirigente superiore 34 Sovrintendente di 1a 34 classe Sovrintendente di 2a 42 classe E Primo dirigente... 47 Direttore Istituti au- 81 tonomi AA. BB. 81 Quadro F. - Dirigenti delle biblioteche pubbliche e statali e dell'Istituto di patologia del libro Direttore Istituto pa- 1 D Dirigente superiore 10 tologico del libro Direttore di 1a classe 9 E Primo dirigente... 20 Direttore di 2a classe 20 30 Quadro G. - Dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria (62/bbb) D Dirigente superiore 49 Direttore ammini- 49 strativo (1) E Primo dirigente... 110 Direttore di divisione 110 dell'area ammini strativo-contabile (2) Quadro H. - Dirigenti dei servizi ispettivi centrali dell'istruzione universitaria (62/bbb) D Dirigente superiore 10 Ispettore.... 10". (1) Uno per ciascuna Universita' o istituto di istruzione universitaria. (2) Almeno uno per ciascuna Universita' o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta. - L'art. 2 della legge n. 301/1984 cosi' recita: "Art. 2 (Concorso per esami). - Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera. L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e delle efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono. Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalita' del candidato, della di lui preparazione e capacita' professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualita' dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva e' inferiore a otto decimi. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Ministro competente e sara' costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". - L'art. 8 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita') e' cosi' formulato: "Art. 8 (Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria). - 1. E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attivita' di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione delle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore. 2. A tal fine e' istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".