Art. 19. 
                             (Personale) 
1. Nella prima applicazione della presente legge alla  copertura  dei
posti di organico si provvede mediante inquadramento nei  ruoli,  del
Ministero,  con  la  conservazione  della   qualifica   acquisita   e
dell'anzianita' di servizio complessivamente maturata: 
a) del personale dei ruoli del Ministero della  pubblica  istruzione,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge: 
1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria; 
2) presso la segreteria del CUN; 
3) presso gli altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  compiti  attinenti  alla
istruzione universitaria. Tale personale, in numero non  superiore  a
dieci unita', e' individuata dal Ministro della pubblica  istruzione,
d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica; 
b) del personale, in servizio alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge presso l'ufficio del  Ministro  per  il  coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei  ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o
di fuori ruolo nonche' di quello in servizio  in  forza  di  speciale
disposizione di legge. 
2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche  dirigenziali  si
provvede a domanda da presentare entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4. 
3. All'inquadramento del personale  nelle  qualifiche  funzionali  si
provvede a domanda da presentare entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2. 
4. Al personale inquadrato nei ruoli  e'  conservato  il  trattamento
economico   di   attivita',   comprese   le   indennita'   accessorie
pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 12,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennita' non  pensionabili
sono corrisposte con assegno personale  riassorbibile  con  i  futuri
miglioramenti economici. 
5.  Fino  all'espletamento  delle  procedure  di  inquadramento,   il
personale di cui al comma 1 e' collocato di diritto  nella  posizione
di comando o di fuori  ruolo  presso  il  Ministero,  conservando  il
complessivo trattamento economico in godimento. E' fatto salvo per il
personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto
previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
6. Qualora  il  numero  delle  domande  di  inquadramento  nei  ruoli
organici del Ministero ecceda il numero dei posti di  organico,  come
determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di  amministrazione
formula graduatorie per  ciascuna  qualifica  funzionale  sulla  base
delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti
degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere  conto  delle
effettive mansioni esercitate e dei titoli  acquisiti  nelle  materie
comprese  nella  competenza  del  Ministero.   L'inquadramento   puo'
avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalita' del Ministero,
anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle
varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di  organico
complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2, e in  ogni  caso  non
superando per  ciascuna  qualifica  il  25  per  cento  del  relativo
organico. Fino  all'assorbimento  del  soprannumero  sono  dichiarati
indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo. 
7.  All'esito  delle  procedure  di  inquadramento  sono  ridotte  le
corrispondenti  dotazioni  organiche  del  Ministero  della  pubblica
istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6  della  legge  11
luglio 1980, n. 312, nonche' l'organico dei  dirigenti  di  cui  alla
tabella IX allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748. 
8. Il personale inquadrato nei  ruoli  del  Ministero  ai  sensi  del
presente articolo puo', per una sola volta,  partecipare  a  concorsi
riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita,
nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purche' in
possesso del titolo di studio prescritto per  la  nuova  qualifica  e
della anzianita' di servizio di due anni e sei mesi  nella  qualifica
di appartenenza. 
9. Nella prima applicazione della presente legge  i  posti  di  primo
dirigente che  risultano  disponibili  dopo  gli  inquadramenti  sono
conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2
della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale e' ammesso a partecipare
il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva  in
possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni  di  servizio
effettivo in tale carriera. 
10. La tabella A di cui  all'articolo  13,  comma  1,  allegata  alla
presente legge, e' comprensiva anche  del  ruolo  dei  dirigenti  con
funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge  29  gennaio
1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero. 
11.  Esaurite  le  procedure  di  inquadramento  di  cui   al   commi
precedenti, il Ministro e' autorizzato a  bandire  concorsi  pubblici
per il reclutamento  del  personale  ed  a  procedere  alle  relative
assunzioni. 
12. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti  del
personale  nel  consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  della
pubblica istruzione. 
 
          Note all'art. 19:
          -  L'art.  12,  comma  3,  del  D.P.R. n. 1079/1970, (Nuovi
          stipendi,  paghe  e  retribuzioni   del   personale   delle
          amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento
          autonomo) prevede che:
          (omissis).
          "Con  effetto  dal  1 luglio 1970, nei casi di passaggio di
          carriera di cui all'art. 202 del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, ed alle altre analoghe disposizioni,  al  personale  con
          stipendio,   paga   o   retribuzione,  superiore  a  quello
          spettante nella nuova qualifica o grado  o  categoria  sono
          attribuiti,  in luogo dell'assegno personale gia' previsto,
          gli  aumenti  periodici  necessari   per   assicurare   uno
          stipendio,   paga   o   retribuzione   di  importo  pari  o
          immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del
          passaggio".
          (Omissis).
          - L'art. 38 della citata legge n. 400/1988 cosi' recita:
          "Art.  38  (Norme  per  la  copertura  dei  posti). - 1. Il
          personale con qualifica di dirigente generale, livello B  e
          C,  ed  equiparata,  di  dirigente  superiore  e  di  primo
          dirigente, in servizio presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri alla data di entrata in vigore della presente
          legge, e' inquadrato a domanda, nei limiti della meta'  dei
          posti  in  ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche
          corrispondenti del ruolo dei consiglieri  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
          2.  In  sede  di  prima  applicazione della presente legge,
          l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del
          25  per  cento  dei  posti  di  cui all'allegata tabella A,
          avviene mediante il concorso speciale  per  esami  previsto
          dall'art.  2  della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo
          le modalita'  ivi  stabilite,  al  quale  sono  ammessi,  a
          domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri in  possesso  di  laurea  inquadrati
          nelle  qualifiche  settima  e superiori, nonche' quelli con
          qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione
          del  ruolo  ad esaurimento, purche' alla data di entrata in
          vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare
          al  concorso  abbiano maturato almeno nove anni di servizio
          effettivo nella carriera direttiva.
          3.  Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad
          esaurimento, comunque in servizio alla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri in  posizione  di  comando  o  fuori
          ruolo,   viene   inquadrato   a  domanda  nelle  qualifiche
          corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B
          disponibili.
          4.  Il  personale di cui al comma 3 puo' chiedere di essere
          inquadrato, anche in soprannumero e previo  superamento  di
          esame-colloquio,  nella qualifica funzionale della carriera
          immediatamente  superiore,  con  il  profilo  professionale
          corrispondente   alle   mansioni   superiori   lodevolmente
          esercitare per almeno due anni,  purche'  in  possesso  del
          titolo   di  studio  richiesto  per  l'accesso  alla  nuova
          qualifica ovvero, ad esclusione della  carriera  direttiva,
          di  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  non inferiore a
          dieci anni.  Tale  beneficio  non  potra'  comunque  essere
          attribuito  al personale che, per effetto di norme analoghe
          a  quella  prevista  nel  presente  comma,  abbia  comunque
          fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di
          avanzamenti  di  carriera   o   promozioni   a   qualifiche
          superiori,   dispositi   a  seguito  di  valutazione  delle
          mansioni svolte.
          5.  Le  domande  di  cui  ai  commi 1, 3 e 4 debbono essere
          presentate entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          6.  Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3,
          che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, provvede una
          commissione  nominata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  presieduta  dal  sottosegretario di Stato alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da
          un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di
          sezione del Consiglio di Stato o equiparata e  composta  da
          quattro  membri  effettivi e quattro supplenti di qualifica
          non  inferiore  al  personale  da  inquadrare   o   docenti
          universitari   di   diritto   pubblico.   Tale  commissione
          individua  gli   aventi   diritto   all'inquadramento,   in
          relazione   ai   posti   disponibili,   a   seguito   della
          valutazione, da effettuarsi in  base  a  criteri  oggettivi
          predeterminati   dalla   commissione   stessa,  dei  titoli
          culturali,  professionali  e  di  merito,  con  particolare
          riguardo  alla  qualita' del servizio prestato, alla durata
          del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  nonche'  all'anzianita'  maturata
          presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
          7.  Al  personale  di  cui  ai  commi 3 e 4 si applicano le
          disposizioni previste nei commi 3 e  4  dell'art.  2  della
          legge 8 agosto 1985 n.  455.
          8.  I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili
          dopo le operazioni di inquadramento, e quello che  tali  si
          renderanno  nei cinque anni successivi alla data di entrata
          in vigore della presente  legge,  sono  conferiti  mediante
          concorso   per   titoli  ed  esame-colloquio  riservato  al
          personale comunque in servizio  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  possesso dei requisiti di cui
          all'art. 14, commi secondo e terzo, della legge  11  luglio
          1980,  n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri sono determinate, distintamente per  le  categorie
          interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalita'
          di partecipazione e di svolgimento del concorso.
          9.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dai  commi 3, 6 e 8, si
          considerano indisponibili i posti da conferire  mediante  i
          concorsi  di  cui  all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n.
          455.
          10.   Il   personale   che   abbia  presentato  domanda  di
          inquadramento ai sensi dei  commi  1,  3  e  4  continua  a
          prestare  servizio  presso  la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri anche nel periodo compreso tra la data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge  e  la  conclusione  del
          procedimento di inquadramento. Nello stesso  periodo  resta
          fermo  per tale personale quanto previsto dall'art. 8 della
          legge 8 agosto 1985, n. 455.
          11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di
          far fronte alle vacanze eventualmente esistenti  nei  posti
          in  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          potra' essere chiamato personale di  altre  amministrazioni
          in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai
          limiti relativi a dette posizioni previsti  dalle  allegate
          tabelle,  del  numero  massimo  stabilito  con  decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro.
          12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27
          della legge  29  marzo  1983,  n.  93,  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri si avvale del personale dirigente e
          di quello delle qualifiche ad esaurimento e  funzionali  in
          servizio  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica,
          nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quandri A , B
          ,  e  C  della  tabella  allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 20 giugno  1984,  n.  536.  I  contingenti
          numerici  di  cui ai quadri B e C della predetta tabella si
          aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di  ruolo
          organico  di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente
          legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e  di
          fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
          13.  Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987,
          ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,
          ed  in  servizio alla medesima data, e' collocato a domanda
          nelle categorie del personale non di ruolo  previste  dalla
          tabella  1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937,
          n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
          il Ministro  del  tesoro,  sono  emanate  disposizioni  per
          l'inquadramento in ruolo del predetto personale".
          -  L'art.  6  della  legge n. 312/1980 gia' citata e' cosi'
          formulato:
          "Art.  6  (Contingenti  di  qualifica).  -  Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro  sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          di concerto con il Ministro del tesoro, previo  parere  del
          Consiglio   superiore   della  pubblica  amministrazione  e
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, saranno determinate,
          in attesa della legge di cui al primo comma del  precedente
          art.  5  ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo
          comma  dell'articolo  stesso,  le  dotazioni  organiche  di
          ciascuna  qualifica  e dei profili professionali relativi a
          ciascuna qualifica in relazione  ai  fabbisogni  funzionali
          delle varie amministrazioni.
          Con  gli  stessi  criteri  e  procedure si provvedera' alle
          successive variazioni.
          Il   parere   del   Consiglio   superiore   della  pubblica
          amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali  si
          considerano  acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni
          dalla loro richiesta".
          -  La tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 gia' citato
          e' cosi' configurata:
                                                          "TABELLA IX

                 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello    Qualifica      Posti          FUNZIONE           Posti
di fun-                   di quali-                         di fun-
zione                     fica                              zione

         Quadro A. - Dirigenti dell'amministrazione centrale
         e dell'amministrazione scolastica periferica (62/bb)

 C    Dirigente generale   11        Direttore generale...    11
                                     Consigliere ministe-      2
                                       riale
                                     Capo servizio...          4
 D    Dirigente superiore 135        Vice direttore gene-      9
                                       rale
                                     Consigliere ministe-     13
                                       riale aggiunto e
                                       ispettore generale
                                     Sovrintendente re-       15
                                       gionale scolastico
                                     Provveditore agli stu-   94
                                       di
 E    Primo dirigente...  207        Direttore di divisione  207
                                       e vice consigliere
                                       ministeriale

                          353

                    Quadro B. - Ispettori centrali

 D    Dirigente superiore 130        Ispettore centrale      130

                          130

                   Quadro C. - Dirigenti statistici

 D    Dirigente superiore   1        Capo del servizio sta-    1
                                       tistico
 E    Primo dirigente...    4        Direttore di divisione    4

                            5

       Quadro D. - Dirigenti per i servizi di ragioneria (62/c)

 D    Dirigente superiore   6        Ispettore generale di     6
                                       ragioneria
 E                                   Direttore di ragione-
      Primo dirigente...   22          ria                    22
                                     Ispettore capo
                           28

Quadro  E.  -  Dirigenti delle Sovrintendenze alle antichita' e belle
arti

 D    Dirigente superiore  34        Sovrintendente di 1a     34
                                       classe
                                     Sovrintendente di 2a     42
                                       classe
 E    Primo dirigente...   47        Direttore Istituti au-   81
                                       tonomi AA. BB.

                           81

    Quadro F. - Dirigenti delle biblioteche pubbliche e statali e
                 dell'Istituto di patologia del libro

                                     Direttore Istituto pa-    1
 D    Dirigente superiore  10          tologico del libro
                                     Direttore di 1a classe    9
 E    Primo dirigente...   20        Direttore di 2a classe   20

                           30

Quadro   G.  -  Dirigenti  delle  Universita'  e  degli  istituti  di
istruzione universitaria (62/bbb)

 D    Dirigente superiore  49        Direttore ammini-        49
                                       strativo (1)
 E    Primo dirigente...  110        Direttore di divisione  110
                                       dell'area ammini
                                       strativo-contabile
                                       (2)

         Quadro H. - Dirigenti dei servizi ispettivi centrali
                dell'istruzione universitaria (62/bbb)

 D    Dirigente superiore  10        Ispettore....            10".

          (1)  Uno  per ciascuna Universita' o istituto di istruzione
          universitaria.
          (2)  Almeno  uno  per  ciascuna  Universita'  o istituto di
          istruzione  universitaria;   uno   per   ogni   policlinico
          universitario a gestione diretta.
          - L'art. 2 della legge n. 301/1984 cosi' recita:
          "Art.  2  (Concorso  per esami). - Al concorso speciale per
          esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera
          direttiva  della  stessa  Amministrazione  inquadrati nelle
          qualifiche settima e superiori  che  al  31  dicembre  1983
          abbiano  almeno  nove  anni  di  servizio  effettivo  nella
          carriera.
          L'esame  del  concorso  speciale e' costituito da due prove
          scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati
          che  abbiano  riportato non meno di otto decimi in ciascuna
          delle  due  prove  scritte.  Una  di  queste,  a  contenuto
          teorico-pratico,  sara'  diretta  ad accertare l'attitudine
          dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto  il  profilo
          della legittimita', della convenienza e delle efficienza ed
          economicita'  organizzativa,  di  questioni  connesse   con
          l'attivita'    istituzionale    dell'Amministrazione    cui
          appartengono.
          Il   colloquio  deve  concorrere,  insieme  con  gli  altri
          elementi di giudizio basati anche  sull'esame  dello  stato
          matricolare  e sul profitto tratto da corsi di formazione e
          perfezionamento,  ad   una   adeguata   valutazione   della
          personalita'  del  candidato,  della  di lui preparazione e
          capacita'    professionale,    della    conoscenza    delle
          problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di
          quella di appartenenza in particolare, avuto  riguardo  sia
          alla  qualita'  dei  servizi  prestati che all'attitudine a
          svolgere  le  funzioni  superiori.   Il  colloquio  non  si
          intende superato se la valutazione complessiva e' inferiore
          a otto decimi.
          La  commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del
          Ministro competente e sara' costituita da un presidente  di
          sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che
          la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore
          a  dirigente  superiore,  scelti  anche tra il personale in
          quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da  un
          impiegato  della carriera direttiva appartenente all'ottava
          qualifica   funzionale.   I   lavori   della    commissione
          esaminatrice  dovranno concludersi entro quattro mesi dalla
          data di scadenza del bando di  concorso.  Si  applicano  le
          norme  di  cui  ai  commi  terzo  e sesto dell'art. 167 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3".
          -  L'art.  8  della  legge  n. 23/1986 (Norme sul personale
          tecnico  ed  amministrativo  delle  Universita')  e'  cosi'
          formulato:
          "Art.  8  (Istituzione  dell'ufficio  degli  ispettori  per
          l'amministrazione universitaria). - 1. E' istituito, presso
          la   Direzione   generale   dell'istruzione  universitaria,
          l'ufficio     degli     ispettori      dell'amministrazione
          universitaria  per l'esercizio delle attivita' di vigilanza
          attribuite al Ministero  della  pubblica  istruzione  delle
          leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.
          2.  A  tal  fine  e'  istituito  il ruolo dei dirigenti con
          funzioni ispettive di cui al  quadro  H  della  tabella  A,
          allegata  alla presente legge, di modifica della tabella IX
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1972, n. 748.
          3.  Ai  funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono
          le attribuzioni previste dall'articolo 12 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".