Art. 20. 
                   (Norme particolari per il CNR) 
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1,  il  CNR,
organo dello  Stato  dotato  di  personalita'  giuridica  e  gestione
autonoma ai  sensi  delle  norme  vigenti,  adempie  ai  propri  fini
istituzionali  definiti  dalle  norme  legislative  in   vigore,   ad
eccezione del coordinamento delle attivita' nazionali nei  vari  rami
della scienza e delle  sue  applicazioni  previsto  dall'articolo  2,
primo comma, numero 1), del decreto  legislativo  luogotenenziale  1›
marzo 1945, n. 82. 
2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti  interni
per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste
dall'articolo 8, comma 4. 
 
          Nota all'art. 20.
          L'art.  2,  primo  comma,  n.  1,  del  D.L.L.  n.  82/1945
          (Riordinamento  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche)
          cosi' recita:
          "Per  il  raggruppamento  dei fini indicati nell'art. 1, il
          Consiglio nazionale delle ricerche:
          1)  coordina  le  attivita'  nazionali  nei vari rami della
          scienza e delle sue applicazioni".