Art. 20. (Norme particolari per il CNR) 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalita' giuridica e gestione autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attivita' nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 1), del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82. 2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4.
Nota all'art. 20. L'art. 2, primo comma, n. 1, del D.L.L. n. 82/1945 (Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche) cosi' recita: "Per il raggruppamento dei fini indicati nell'art. 1, il Consiglio nazionale delle ricerche: 1) coordina le attivita' nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni".